La versione più recente del testo unificato (congiunzione 1131,1302,1943,1981,2292 e 2297) sulla disciplina della rigenerazione urbana all’esame della XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica presenta numerosi aspetti pesantemente critici.
Esso dichiara, in apertura, di perseguire l’attuazione di diverse disposizioni della Carta Costituzionale, ma la sua lettura dimostra agevolmente la falsità dell’asserzione, in particolare per ciò che riguarda gli articoli 9, 41 e 42.
Fra i contenuti del tutto inaccettabili spiccano tre “nodi” : li enuncio ora sinteticamente per trattarne in modo diffuso subito dopo.
Il primo riguarda la tutela dei centri storici. Il testo li equipara esplicitamente alle periferie urbane allo scopo di consentire anche in essi le stravolgenti modalità (sventramenti urbani, sostituzioni edilizie, incrementi volumetrici) che il testo medesimo ritiene essenziali per la politica della rigenerazione urbana.
Il secondo nodo riguarda una interpretazione mistificante e scientificamente infondata circa i caratteri della risorsa “suolo”, della quale dichiara di voler contenere il consumo applicando un deviante criterio di “saldo zero”, secondo il quale lo svellimento di una pavimentazione superflua restituirebbe un suolo in tutto equivalente a quello in assetto agronomico o naturale del cui “necessitato” consumo costituirebbe equivalente bilanciamento.
Il terzo contenuto eversivo si esplica in una serie di disposizioni che violano l’ordinamento giuridico del governo urbanistico del territorio, legittimando a tempo indefinito la derogabilità dei piani comunali da parte della proprietà immobiliare e disegnando procedure di approvazione dei progetti privati di rigenerazione urbana avulse da quelle ordinarie in campo urbanistico.
Le autentiche finalità che il testo con tutta evidenza persegue, cospicuamente diverse da quelle dichiarate, mirano a favorire l’incremento delle prospettive economiche delle iniziative private in campo edilizio-immobiliare a discapito sia degli interessi generali (la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico; la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico) sia di altri interessi privati, ritenuti con tutta evidenza da comprimere, quali quelli dei residenti, specie se inquilini, e, in generale, quelli dei cittadini in quanto tali.
Senza voler sviluppare improprie supplenze disciplinari, non si può non sottolineare la deriva antropologico-culturale che autorizza oggi i fautori della “valorizzazione” della rendita urbana a pretendere senza alcun ritegno un riconoscimento di legittimità collettiva per tale privatissimo obiettivo.


* * *

Esaminiamo ora con maggior dettaglio le criticità denunciate.
Com’è noto, da molti anni i cultori della storia, dell’arte e dell’urbanistica hanno riconosciuto in Italia lo straordinario valore d’insieme dei centri storici anche in assenza di rilevanti monumenti architettonici. In tal senso, i tessuti insediativi antichi sono in ogni loro componente, anche minore, parte di quel patrimonio che l’art. 9 della Costituzione tutela.
È chiaro, peraltro, che essi si trovano assai frequentemente a rappresentare oggi gli ambiti urbani di maggior pregio anche in termini di vivibilità, centralità, prestigio. Ed è quindi comprensibile nel sistema capitalistico che vengano ad essi associati valori elevati sul mercato immobiliare. Ecco perché si concentrano su essi le fameliche aspettative speculative che auspicano la possibilità di praticarvi interventi idonei a moltiplicare superfici e volumi.
Una sciagurata ipotesi del genere non va contrastata solo in nome dell’art. 9 della Carta (e già sarebbe più che sufficiente), ma anche in relazione all’art. 41 della medesima Costituzione, dal momento che i cospicui incrementi dei valori immobiliari conseguibili sostituendo e accrescendo i volumi esistenti si tradurrebbero in pesantissimi costi sociali per i residenti, spesso costretti a trasmigrare, e per i cittadini tutti, che vedrebbero crescere i costi insediativi generali.
Vale infine la pena di sottolineare che, nei centri storici, gli incrementi di volumi e superfici determinerebbero automaticamente un aumento degli utenti, con un maggior fabbisogno di standard (spazi pubblici e di uso pubblico, quale, soprattutto, il verde pubblico) impossibile da realizzare date le elevate densità e copertura edilizie consolidate. In altri termini, il guadagno della proprietà immobiliare determinerebbe direttamente un peggioramento della qualità della vita per i residenti, in aperto contrasto con la lettera dell’art. 41 della Costituzione.
* * *
Consideriamo ora il consumo di suolo secondo il criterio del “saldo zero”.
Occorre premettere che il suolo, risorsa naturale non riproducibile, è l’esito di processi miriamillenari che negli strati superficiali della crosta terrestre hanno sviluppato una straordinaria biodiversità, della quale approfittiamo nelle tecniche agronomiche sostenibili.
Quando, per “necessità” edilizie o infrastrutturali, stendiamo uno strato artificiale impermeabile sulla superficie del suolo, non interrompiamo soltanto il ciclo delle acque, ma interagiamo violentemente con i processi biotici del suolo stesso portando alla rapida perdita di biodiversità e, in conclusione, alla “morte” della risorsa.
Di conseguenza, qualora si proceda allo svellimento di una pavimentazione superflua, il recupero della risorsa è credibile solo in suoli impermeabilizzati da pochissimo tempo, come in genere non sono affatto i terreni pavimentati negli ambiti urbani.
Dunque, il criterio del “saldo zero” è un artificio truffaldino per continuare a consumare suolo integro negli ambiti suburbani con l’alibi di qualche de-impermeabilizzazione nell’urbanizzato, utile – eventualmente – solo ai fini del circolo idrico, aspetto assai circoscritto e moderatamente rilevante ai fini del complesso dei servizi ecosistemici del suolo. Invocarne un’applicazione sistematica ed estesa equivale a proporre la continuazione dell’espansione dell’urbanizzato, beninteso a scapito di natura e qualità ambientale, con beneficio economico esclusivo dei percettori speculativi di rendita urbana. Anche in questo caso in violazione dell’art. 41 della Carta Costituzionale.
* * *
E veniamo allo scardinamento del governo urbanistico del territorio.
Com’è noto, nel nostro ordinamento, quel che è ammissibile e ciò che è proibito in materia di trasformazione urbanizzativa e/o edificatoria del territorio è il risultato di un processo che inizia dalla normazione legislativa, di competenza sostanzialmente concorrente dello Stato e delle Regioni, si sviluppa in sede di pianificazione di area vasta, generale o specialistica, e si conclude con la formazione dello strumento urbanistico comunale, in un processo decisionale democratico che comprende anche forme – per quanto inadeguate – di sussidiarietà partecipativa.
Una legge nazionale che stabilisca, senza alcuna giustificazione emergenziale e senza limiti temporali, la facoltà discrezionale per una categoria di cittadini, i proprietari di immobili, di violare le regole che disciplinano la trasformabilità del territorio è un provvedimento semplicemente eversivo. E dunque in contrasto diretto con la Costituzione. Come del resto confermano le recenti sentenze della suprema Corte che hanno censurato la reiterazione illimitata del famigerato “piano casa”.
Il testo in questione non si limita a specifiche deroghe. Fa confusione fra programmi di rigenerazione e piani urbanistici. Attribuisce ai programmi, anche di provenienza privata, efficacia urbanistica. Introduce procedure anomale di approvazione degli interventi di rigenerazione, con margini inconcepibili d’inconsistenza tecnico-amministrativa e di discrezionalità. In sostanza, scardina l’ordinamento del governo urbanistico del territorio con la pretesa pietra filosofale della “rigenerazione”, non più tenuta al rispetto di nessuna regola, per il beneficio economico dei proprietari di immobili, a scapito dei singoli cittadini e degli interessi generali, in violazione degli articoli 41 e 42 della Carta.

* * *

Come è facile immaginare, l’interazione cumulativa fra i tre tipi di disposizioni moltiplica fino all’inverosimile il vantaggio privatistico degli interessi economici speculativi ma anche il danno alla collettività e agli interessi privati considerati da comprimere.
Occorre urgentemente intervenire decidendo l’abbandono di questo testo.

Alessandro Dal Piaz

Print Friendly, PDF & Email

Vuoi ricevere un avviso sulle novità del nostro sito web?
Iscriviti alla nostra newsletter!

Termini e Condizioni *

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *